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Roma,
24 marzo 2017
Circolare n. 66/2017
Oggetto:
Autotrasporto – Tempi di guida e di riposo – Responsabilità dell’impresa –
Possibilità di esclusione nelle infrazioni lievi – Nota Ministero dell’Interno prot.300/A/2438/17/111/20/3
del 24.3.2017.
Con la Nota indicata in oggetto il Ministero dell’Interno ha
previsto che nel caso di infrazioni lievi in materia di tempi di guida e di
riposo da parte degli autisti, l’organo di polizia stradale può ritenere l’impresa
non responsabile ex art.174 comma 14 del Codice della Strada qualora ci sia la
prova immediata, e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento
degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti
previsti dal Decreto Dirigenziale del 12 dicembre 2016.
Per infrazioni lievi si intendono quelle definite come
infrazioni minori (IM) nel regolamento comunitario 2016/403 (regolamento sulle
violazioni che possono portare alla perdita dell’onorabilità dell’autotrasportatore),
come ad es. il superamento del periodo di guida giornaliero fino ad un’ora o di
quello settimanale fino a quattro ore, ecc.
La nota ministeriale rappresenta un primo passo dal momento
che finora le aziende potevano escludere la loro responsabilità solo in
giudizio. E’ dunque auspicabile che nel prosieguo, come richiesto anche da
Confetra, le aziende possano provare di non essere responsabili già in sede di
controllo su strada anche relativamente ad ulteriori infrazioni.
Si rammenta che il Decreto Dirigenziale del 12 dicembre 2016
ha regolamentato i corsi di formazione per l’utilizzo del tachigrafo da parte
degli autisti al termine dei quali viene rilasciato un certificato individuale
di partecipazione al corso valido per il periodo di cinque anni. Lo stesso
provvedimento ha previsto che le imprese debbano fornire ai conducenti un
documento scritto, controfirmato dal conducente stesso, contenente adeguate
istruzioni circa il rispetto dei tempi di guida e di riposo e il corretto uso
del tachigrafo. Il documento ha validità di un anno. Inoltre ogni 90 giorni le
imprese devono verificare l’attività svolta dai conducenti riportando l’esito
per iscritto; il resoconto deve essere controfirmato dal conducente e
conservato in azienda per almeno un anno.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n. 41/2017
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